Atto di costituzione e contestuale
STATUTO
della organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) denominata “cactus onlus” ed avente la forma giuridica di associazione.
Art.1
(normativa)
A norma dell’art. 36 e segg. del codice civile le parti sottoscritte costituiscono una associazione denominata “cactus onlus” (di seguito detta Associazione), con sede in Verzuolo, via Fucina n.11, che è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
L’Associazione:
a - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
b - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle direttamente ad esse connesse, con divieto espresso di svolgere attività diverse;
c - non distribuisce, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
d - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
e - nel caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il suo patrimonio, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
f - si assume l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
g - disciplina il rapporto associativo con modalità volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
L’Associazione potrà svolgere attività commerciale solo se strettamente connessa a quelle istituzionali, ma sempre nei limiti e nell’osservanza delle condizioni previste dal su richiamato decreto legislativo 460/97 e della circolare 168/E del 26/06/1998.
Art. 2
(scopi)
L’Associazione, apartitica ed aconfessionale, ha per scopo di: 1) promuovere la cooperazione a livello internazionale con i paesi in via di sviluppo secondo le esigenze dei paesi stessi ed intendendo la stessa cooperazione quale strumento e opportunità di scambio interculturale; 2) attuare le iniziative di cooperazione su due livelli: mediante la progettazione e l’esecuzione di progetti nei paesi in via di sviluppo e mediante un impegno in Italia da organizzarsi nei settori della sensibilizzazione e dell’educazione allo sviluppo ivi comprese le attività di supporto in loco dei cittadini provenienti dai paesi stessi. Pertanto, a titolo meramente esplicativo ancorché non esaustivo, anche in collaborazione con altre associazioni che si prefiggono i medesimi obiettivi, l’Associazione, ispirandosi fortemente a principi di salvaguardia, rispetto e promozione dei diritti umani e fondamentali, si adopererà:
- in studi di fattibilità ed impatto nonché nella realizzazione di interventi di solidarietà nei paesi in via di sviluppo volti a garantire il soddisfacimento di bisogni essenziali quali cibo, acqua, igiene, abitazione e quant’altro possa essere utile per una vita dignitosa;
- nella cooperazione in ordine all’assistenza sanitaria e nutrizionale;
- nella cooperazione nel campo dell’istruzione anche con la realizzazione ed il sostegno di progetti di formazione professionale e d’inserimento lavorativo nonché nella formazione tecnica di personale locale nell’assistenza allo sviluppo socio-economico a livello locale;
- nell’assistenza all’infanzia eventualmente anche attraverso lo strumento delle cd. “adozioni a distanza”;
- in interventi diretti, in Italia, all’ assistenza di persone provenienti dai paesi in via di sviluppo che si trovino in situazioni di particolare disagio soggettivo e/o sociale;
- in iniziative dirette alla sensibilizzazione della nostra collettività sui problemi che affliggono i paesi in via di sviluppo, iniziative che possono essere individuate nella partecipazione e nella organizzazione di incontri, conferenze, mostre e campagne locali anche finalizzati alla raccolta di fondi diretti al sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell’Associazione;
- e comunque in tutte quelle attività anche diverse da quelle sopra indicate ma sempre connesse ed accessorie a quelle statutariamente previste.
Art. 3
(durata)
L’Associazione ha una durata illimitata.
Art. 4
(soci)
Sono Soci le persone che sottoscrivono il presente atto e quelle, maggiori di età, che, su domanda, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono le finalità dell’Associazione e vengono ritenute idonee al loro perseguimento.
L’ammissione all’Associazione non può essere richiesta né accordata per un periodo di tempo limitato, salva la facoltà di recesso di cui infra.
Art. 5
(soci: domanda)
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda nella quale dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione e che trasmette al Consiglio Direttivo il quale delibererà sulla richiesta ammissione nel termine di 90 (novanta) giorni, subordinandola al versamento della quota.
Art. 6
(soci)
I Soci hanno tutti uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. Essi hanno diritto di partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega e, all’ammissione, sono tenuti a pagare una quota associativa annua che, di norma, verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ciascun anno e valida per l’anno successivo, salvo quella per l’anno in corso che sarà determinata dal Consiglio Direttivo subito dopo l’avvenuta iscrizione all’anagrafe delle Onlus. Per gli anni a seguire, la quota annuale sarà versata dai soci iscritti entro e non oltre la data in cui è convocata l’Assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo.
Oltre al contributo obbligatorio di cui al comma precedente è facoltà del Consiglio Direttivo di promuovere tra i Soci la raccolta di contributi volontari da destinare a particolari iniziative.
I Soci non assumono alcuna responsabilità finanziaria oltre all’importo delle rispettive quote.
E’inoltre obbligo dei Soci di partecipare alla vita associativa e, in stretto contatto con gli organi istituzionali, di adoperarsi per il buon esito delle iniziative e degli interventi deliberati e posti in essere per il raggiungimento degli scopi associativi come sopra indicati.
Art. 7
(soci: recesso e decadenza)
I Soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione o per morte. Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’Associazione. Il recesso diventa operante alla data della sua comunicazione al Consiglio Direttivo, ma il recesso comunicato dopo la data dell’Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonererà il pagamento della quota per il relativo anno. Decade il Socio che non è in regola con il pagamento della quota annuale, dopo un anno dal mancato pagamento. Il Socio che compie atti contrari allo scopo sociale può essere escluso, a norma dell’art. 24 del codice civile , su delibera motivata del Consiglio Direttivo. I Soci che cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza ed esclusione – come pure gli eredi del socio deceduto – non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono reclamare la restituzione delle quote annuali e dei contributi eventualmente versati una tantum.
Art. 8
(patrimonio)
Il patrimonio utile per il conseguimento degli scopi dell’Associazione è costituto da.
- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni o lasciti testamentari;
- beni o contributi che provengano all’Associazione a qualsiasi titolo;
- ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dalla Associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio.
Art. 9
(esercizio sociale)
L’esercizio sociale va dall’ 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. In relazione all’esercizio sociale sono ribaditi i divieti di cui all’art. 2 del presente statuto.
Art. 10
(organi sociali)
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’eventuale Collegio dei Revisori dei conti. Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario un’indennità annuale nei limiti previsti dall’art. 10 II° comma, del d.lgs. 460/97.
Art.11
(assemblea)
L’Assemblea è costituita dai Soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio ed è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del bilancio dell’esercizio sociale e della relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione.
L’assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci in regola con i contributi sociali.
Le convocazioni dell’Assemblea vanno effettuate con invito contenente l’ordine del giorno e spedito almeno dieci giorni prima della data fissata mediante posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria all’indirizzo che ciascun Socio avrà comunicato in occasione della presentazione della domanda di iscrizione all’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua mancanza dal Vice Presidente, o da altra persona designata dall’Assemblea medesima.
Art. 12
(assemblea: poteri)
Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
- l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
- l’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori;
- l’esame di ogni questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all’Assemblea;
- l’approvazione e le modifiche di un eventuale regolamento interno;
- la predisposizione di un programma generale di indirizzo dell’attività.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
- le modifiche dello Statuto;
- le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione.
Art. 13
(assemblea ordinaria e straordinaria: modalità di voto)
Ogni Socio di maggiore età ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea convocata in sede ordinaria e/o straordinaria.
Con apposita delega scritta ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, avente diritto di voto. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le deliberazioni di modifica del presente atto costitutivo e del contestuale statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Art. 14
(consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall’Assemblea tra i soci e dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili. Il Consigliere che senza giustificato motivo ometta di partecipare a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica. In questo caso e comunque qualora per qualsiasi causa un Consigliere nel corso dell’esercizio cessi dalla carica è data facoltà al Consiglio stesso di cooptare tra i soci il sostituto che svolgerà la funzione fino alla Assemblea successiva. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intenderà decaduto l’intero consiglio.
Art. 15
(consiglio direttivo: poteri e compiti)
Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e gli sono affidati i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- eleggere il vice presidente;
- nominare il segretario tesoriere;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione da recepirsi eventualmente in un regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci che delibererà in seduta ordinaria;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale predisposto dall’assemblea dei soci, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- determinare gli eventuali compensi in funzione dei particolari compiti assegnati;
- determinare i contributi per le iniziative ricadenti nell’oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l’oggetto sociale;
- determinare l’ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente dai Soci e l’ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale tali contributi vanno versati.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare al Presidente o ad uno dei suoi membri parte dei propri poteri nei limiti determinati nella dichiarazione di delega.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro dei verbali dell’Assemblea, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed un libro Soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
Art. 16
(consiglio direttivo: funzionamento)
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con chiamata telefonica ovvero avviso spedito nei termini e colle modalità di cui al III° comma dell’art. 11. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno 2 (due) membri. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di quest’ultimo, dal consigliere designato da quelli intervenuti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio alla prima riunione nomina il Segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio e, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Così procede anche alle nomine nel caso di decadenza o vacanza degli stessi.
Art. 17
(verbale delle deliberazioni)
Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto nei libri tenuti colle modalità di cui all’art.16 del presente statuto.
Art 18
(presidente)
Il Presidente, che è anche presidente dell’assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà specifica anche di aprire, chiudere e comunque operare sui conti correnti bancari e postali da intestare o intestati alla Associazione. Gli è inoltre attribuita la facoltà di nominare procuratori. Egli cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei Soci e del libro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, libri che devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno diritto di chiederne, a loro spese, il rilascio di estratti.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano.
Art. 19
(segretario tesoriere)
Il segretario verbalizza le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la esecuzione delle deliberazioni di quest’ultimo. Esercita comunque tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio. Svolge altresì le funzioni di tesoriere tenendo la cassa e compilando annualmente una relazione sulla gestione economica dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea.
Art. 20
(collegio dei revisori)
Qualora se ne ravvisi la necessità ovvero sia richiesto per legge, l’Assemblea procederà alla nomina del Collegio dei revisori dei conti che è composto da tre membri effettivi e due supplenti che saranno eletti eventualmente anche tra i non soci. Il Collegio esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea. Il Collegio resta in carica 3 (tre) anni ed i membri sono rieleggibili.
Art. 21
(dipendenze)
L’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all’estero, dotate o meno di autonomia giuridica e/o patrimoniale, le quali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome “cactus onlus” seguito dalla indicazione della località e stato in cui esse sono ubicate.
Art.22
(scioglimento e liquidazione)
L’Associazione si scioglie per delibera assembleare o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.
L’Assemblea che, con le modalità di cui all’art. 13 del presente statuto, delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Art. 23
(ulteriori norme applicabili)
Per quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.